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È da tempo tramontata l’idea che il corpo normativo e, più in generale il diritto, possa essere inteso come una scienza in grado di spiegare tutta la varietà dei comportamenti umani: il nascere di una produzione normativa variegata e frammentaria, frutto da un lato della complessità del reale e dall’altro della eterogeneità politico-culturale dei soggetti che l’hanno prodotta hanno fatto venir meno il mito della certezza del diritto, accentuando l’esigenza che la giurisdizione fornisca al cittadino un servizio che abbia i caratteri della complessità, della velocità e della efficienza.
Il bisogno di un testo costantemente aggiornato nasce dall’esigenza, tanto più sentita in materia di diritto penale sostanziale, di verificare l’opera di interpretazione e di adeguamento di norme che, quanto al corpo del codice, risentono di un impianto antico risalente al 1931, pensate per una società ed un sistema di governo, nonché per un concetto di Stato ben diverso da quello attuale. E quest’opera viene incessantemente condotta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, alla quale vengono proposte questioni sempre nuove e diverse come sempre nuovo e diverso è il divenire dei rapporti umani e sociali.
Il Giudice dunque non è più, o meglio non lo è mai stato, la bocca della legge, ma, per usare una espressione di Norberto Bobbio, un suo più o meno cosciente manipolatore, il cui compito specifico è di colmare lo scarto, costantemente riaperto dal movimento della società, ripristinando il precario equilibrio tra l’orizzonte normativo della legalità e quello della realtà del caso concreto portato al suo esame. In questo quadro generale la norma penale è divenuta sempre più strumento di regolamentazione e governo del conflitto, finendo col perdere spesso quei caratteri di generalità e astrattezza che l’hanno caratterizzata in passato. Dunque una produzione normativa caotica ed indifferenziata, frutto di diverse esigenze sociali, non sempre fra loro coerenti.
La incipiente crisi economica, le politiche securitarie nei confronti degli immigrati, la recrudescenza degli attentati compiuti in alcune zone del paese dalla criminalità organizzata costituiscono una miscela esplosiva da cui è derivato un aumento nella commissione dei reati e una percezione di insicurezza sempre più reale.
D’altra parte gli analisti hanno da tempo sottolineato il rapporto esistente fra i fattori di crisi economica (leggi complessivo impoverimento dei cittadini) e l’indice di criminalità di un paese.
Da questa situazione è derivata altresì la necessità di una concreta risposta dello Stato anche in termini di prevenzione e repressione. A ciò aggiungasi la necessità di tener fede agli obblighi sempre più stringenti contratti in sede internazionale e non sempre tempestivamente adempiuti.
Questo il quadro delle principali riforme apportate al testo degli articoli del codice penale:
— L. 26 novembre 2010, n. 199 (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno);
— L. 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia);
— L. 13 agosto 2010, n. 136 (Delega codice delle leggi antimafia).
Anche la Corte Costituzionale ha affrontato numerose questioni dichiarando l’illegittimità (parziale) del testo di alcuni articoli con le sentenze 10-6-2011, n. 183 e 8-7-2010, n. 249.
Inoltre fra le più importanti decisioni delle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione sopravvenute nel corso dell’anno possono qui ricordarsi: la sent. 19 gennaio 2011, n. 1235, in materia di rapporti tra la frode fiscale e la truffa aggravata ai danni dello Stato; la sent. 21 gennaio 2011, n. 1963, in materia di rapporti tra il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e l’illecito amministrativo di messa in circolazione da parte del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo; la sent. 25 febbraio 2011, n. 7537, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Diventa un’esigenza fondamentale, pertanto, in un momento di continui mutamenti legislativi, poter contare su un codice aggiornato e coordinato con la normativa complementare, sia per finalità di studio, che per l’esercizio della professione.
L’opera si distingue anche per una capillare e completa rivisitazione ed aggiornamento del corredo di note poste in calce ai singoli articoli del codice vigente ove viene effettuato un continuo lavoro non solo di adeguamento del testo normativo alle riforme, ma anche e soprattutto un rinvio alle norme complementari che in vario modo si richiamano al testo del codice penale vuoi per affinità di materia, vuoi per rinvii espliciti quoad poenam, vuoi per applicabilità degli istituti processuali e/o sostanziali.
Si tratta di un certosino lavoro che rende unico questo testo normativo e lo accredita per essere utilizzato sia dagli specialisti della materia che da tutti coloro che si accingono a svolgere le prove di diritto penale previste dalle facoltà universitarie e nei pubblici concorsi.
Come nelle precedenti edizioni, infine, in calce ad ogni reato sono stati indicati gli istituti processuali applicabili.
La lettura dell’indice cronologico dà la misura degli aggiornamenti riportati, anche se punto di forza dell’opera resta l’articolato indice analitico-alfabetico, strumento essenziale per la consultazione del testo.